FAQ Decreto 1 Settembre

Hai dubbi su come la  nuova normativa può impattare la tua attività?

Abbiamo raccolto tutte le domande frequenti relative alla nuova normativa e al vademecum in questa pagina. Qui sotto troverai quello di cui hai bisogno.
Cosa prevede il D. M del 1° settembre 2021?

La nuova norma prevede che al cliente, locatario, qualora non sia in possesso di patente nautica, vengano consegnate delle istruzioni per la navigazione e la gestione della barca in sicurezza esattamente redatte con le modalità e gli argomenti che il decreto ed il suo allegato 2 impongono. Tali istruzioni, oltre che verbalmente trasmesse, devono essere consegnate e devono essere costruite come il Decreto specifica: esponendo argomenti specifici per mezzo di testo ed illustrazioni. Attenzione, è obbligatorio consegnare tali indicazioni ed illustrazioni in formato cartaceo (o elettronico ma diverrebbe più complicata la dimostrazione di consegna realmente avvenuta). L’Articolo 4 del Decreto cita infatti chiaramente: “Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l’operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell’allegato 2”.

  • Locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d’acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto; 
  • Noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto.

Si ed occorre essere attenti ad indicare l’abilitazione alla navigazione in termini di distanza dalla costa e le dotazioni di sicurezza di quel preciso mezzo.

No, Boatfinder ti fornirà un vademecum / allegato per ogni imbarcazione e dovrai pagare solo la sezione che eventualmente differirà tra barca e barca. Se ad esempio dovessi avere barche con abilitazioni alla navigazione differenti (es. una con 1 miglio, un’altra con 6 miglia) dovrai solo acquistare le 2 sezioni DOTAZIONI DI SICUREZZA che ti interessano ed una volta le altre sezioni. Alle differenti impaginazioni ci pensiamo noi.

Le imbarcazioni (>10 mt > 24 mt) con marchio CE possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa nei limiti delle condizioni meteo-marine (di vento e di mare) stabilite per ciascuna categoria di progettazione (A,B,C,D). Questo dato è facilmente reperibile sui documenti o sulla targhetta presente sullo scafo. Le imbarcazioni sprovviste di marchio CE possono navigare entro 6 miglia se condotti da soggetto non in possesso della patente nautica (e con potenza inferiore a 40.8 cv), o senza alcun limite in presenza di patente nautica e ovviamente al tipo di patente. I natanti (<10 mt) con marchio CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa. I natanti (<10 mt) senza marchio CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa o 12 miglia se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato (nel qual caso diventano come le imbarcazioni).

Anche se il tuo natante o la tua barca fossero omologati per navigazioni oltre le 12 miglia, o anche senza limiti, devi ricordare che la locazione senza patente nautica non permette il superamento delle 6 miglia. Devi scegliere tu la distanza massima ed adeguare la dotazione di sicurezza. Molti centri noleggio scelgono abilitazione entro 1 miglio dalla costa per semplificare la dotazione e non permettere l’eccessivo allontanamento del cliente che tendenzialmente può essere inesperto.

No. Una volta scelta l’abilitazione alla navigazione del mezzo occorre conoscere alcune variabili per equipaggiare la barca nel rispetto delle norme. Ad esempio la scelta degli estintori deve essere fatta conoscendo: potenza installata, presenza del marchio CE, numero di vani chiusi, ecc. Per questo consigliamo di contattarci per una consulenza. Intanto guarda l’immagine di seguito

No. Una volta scelta l’abilitazione alla navigazione del mezzo occorre conoscere alcune variabili per equipaggiare la barca nel rispetto delle norme. Ad esempio la scelta degli estintori deve essere fatta conoscendo: potenza installata, presenza del marchio CE, numero di vani chiusi, ecc. Per questo consigliamo di contattarci per una consulenza. Intanto guarda l’immagine di seguito

1. Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori sono:

a) per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;

b) per potenza superiore a 294 KW: 1 da 21 B”

Il decreto prevede che il cliente sia informato e che una copia del vademecum sia presente a bordo in caso di controlli da parte dell’autorità marittima. Boatfinder ti consiglia di stamparne una copia e conservarla insieme agli altri documenti che il centro consegna al cliente o sono conservati a bordo (certificato di assicurazione, libretto del motore, abilitazione alla locazione, ecc.). Nel caso in cui un cliente richieda informazioni al centro noleggio su come funzioni la locazione perché interessato a prenotare, puoi stampare una copia del vademecum per fargliela leggere da tenere presso il centro. Nel caso in cui il cliente voglia leggere le istruzioni in un secondo momento, magari in albergo, per evitare di lasciargli il vademecum e ristamparne altri, se hai un sito internet il suggerimento è quello di caricare il vademecum su una pagina del sito e creare un Qr code. Il cliente non farà altro che inquadrare il Qr per visualizzare e leggere quando lui vuole il contenuto. Nulla di complicato: contattaci e ti forniremo materiale, supporto per la soluzione più adatta a te.

Quasi. Proprio perché l’articolo 4, comma 4 cita “…illustra e consegna…” e siamo sicuri che un bravo e coscienzioso noleggiatore illustri al cliente le opportune modalità di governo dell’imbarcazione e di una corretta e prudente navigazione, è conveniente e costituisce tutela, inserire nel proprio contratto di locazione/noleggio, un articolo o una clausola di conferma ove il cliente dichiari di aver ricevuto e recepito verbalmente tali indicazioni ed inoltre che tali indicazioni gli siano state consegnate per conservarle insieme al contratto e agli altri documenti per la navigazione, come appunto previsto dal Decreto.

No.

Se la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto del mio circondario, nelle sue ordinanze non menziona e non richiede quanto previsto dall’Articolo 4, punto 4 e dall’Allegato 2 del Decreto Ministeriale del 1° settembre 2021 (il vademecum con le istruzioni), sono esonerato dal doverlo redigere, possedere e consegnare al cliente?

No, l’obbligo deriva da un Decreto Ministeriale e le unità territoriali della Capitaneria non hanno l’obbligo di inserire nelle proprie ordinanze e avvisi ogni norma emanata da altri enti legiferanti. Dunque anche se non dovesse comparire nelle ordinanze locali e circondariali il locatore ha l’obbligo di predisporre quanto richiesto dal Decreto Ministeriale e di gestirlo come la norma nazionale impone.    

Certo. In tutti i casi in cui la barca è data in locazione a chi non ha la patente nautica si deve consegnare il vademecum di istruzioni.

Tutti i natanti da diporto e le imbarcazioni adibite a locazione hanno l’obbligo di rispettare le imposizioni del decreto, a prescindere dalla tipologia di propulsione. Solamente “i piccoli natanti per usi turistici di carattere locale” (articolo 6, comma 1) quali jole, pattini, pedalò, mosconi, sandolini, derive a vela e moto d’acqua sono esentati. Ovviamente per quest’ultimi vige il limite di navigazione a 300 metri dalla costa o l’utilizzo in aree preposte allo svolgimento di tali attività e solitamente delimitate e dove è vietata la balneazione. Nel caso delle moto d’acque queste aree sono gli unici luoghi dove è possibile l’utilizzo senza patente nautica.

Dal punto vista normativo non esistono norme che vietino di noleggiare o locare una barca a più gruppi di persone. Ma facciamo un po’ di chiarezza. Per le grandi barche, dotate di skipper o equipaggio, queste attività sono frequenti; soprattutto il noleggio. Già in caso di locazione, dove un cliente loca la barca (dunque senza equipaggio), lo farà per uso privato, e ovviamente la possibilità di condividere il mezzo con degli estranei, anche se normativamente fattibile, costituisce un’ ipotesi remota. È opportuno ricordare che il noleggio e la locazione prevedono l’utilizzo libero del mezzo e costituiscono una fattispecie che non deve essere confusa con i viaggi organizzati, le gite in barca o il trasporto passeggeri che prevedendo utilizzi e rotte stabilite dal charter o dal fornitore del servizio in genere. Per i natanti e le imbarcazioni da diporto, generalmente noleggiate o locate per brevi periodi o giornalmente le cose sono un po’ diverse ma seguono il principio delle grandi barche. Anche qui non esistono divieti particolari ma analizziamo i due casi. Ricordando sempre che la locazione ed il noleggio prevedono il libero utilizzo del mezzo e la libera scelta dell’itinerario da parte del cliente, in caso di noleggio, diviene opportuno creare un contratto apposito destinato alla locazione multipla o un nuovo contratto che colleghi e regoli il tradizionale contratto di noleggio che solitamente è nominativo.

In questo nuovo contratto che il firmatario di ciascun gruppo sottoscriverà, oltre all’accettazione dei fondamentali punti che sono sol contratto di noleggio che il centro utilizza è importante inserire le seguenti clausole:

  1. Inserire una clausola da accettare e sottoscrivere da un membro di ciascun gruppo (possibilmente l’intestatario del contratto di noleggio nel caso in cui il centro utilizzi un contratto per ciascun gruppo), nella quale si stabilisce che le persone imbarcate sono a conoscenza ed accettano che il noleggio è effettuato gruppi diversi di persone e dunque l’imbarcazione non è ceduta per utilizzo esclusivo.
  2. Analogamente a sopra, in caso di noleggio a più gruppi, il centro di noleggio dovrà far dichiarare ai firmatari che la scelta dell’itinerario è a discrezione delle persone imbarcate, né imposto dallo skipper o dal centro di noleggio. In virtù di questo i passeggeri si impegnato a organizzare l’itinerario nel rispetto delle nome in termini di condotta della navigazione circondariale, della sicurezza degli imbarcati, di terzi, del mezzo e delle condizioni meteo.
  3. In caso di danni al mezzo, a parte di esso o a terzi, o ad attività straordinarie ed onerose imputabili agli occupanti o alla loro gestione, ciascun passeggero con riferimento all’intestatario o agli intestatari del contratto è ritenuto in solido responsabile ed il centro noleggio si riserva il diritto di rivalsa.

Vediamo ora con la locazione.

Analogamente all’esempio delle barche più grandi, la locazione a due o più gruppi, per natanti e imbarcazioni da diporto costituisce una possibilità ancora più remota. Il tipo di barca e l’utilizzo prevalentemente costiero di solito caratterizzano un’attività che si svolge con familiari o amici; la possibilità che due gruppi di sconosciuti condividano un piccolo spazio e le scelte di navigazione è improbabile. Nel caso in cui comunque tale esigenza dovesse verificarsi vi consigliamo di modificare o integrare il contratto di locazione con le stesse clausole utilizzate per il noleggio.  

Ovviamente, sia per il noleggio che per la locazione, il contratto a più gruppi e operare nell’ambito del rispetto delle regole prevede che il mezzo sia omologato o idoneo al numero di persone totali imbarcate e che le dotazioni di bordo e di sicurezza rispettino la tipologia di impiego della barca.

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