Come ben saprai, per il noleggio e la locazione di natanti, imbarcazioni e moto d’acqua le cose sono cambiate. Il Decreto del 1° Settembre 2021.
“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 Gennaio 2022 ed è diventato attuativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n°11 del 15 gennaio 2022.
In data 6 aprile 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha apportato alcune modifiche con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n°106 dell’8 maggio 2023.
Boatfinder ha unito il Decreto con la successiva modifica per una corretta comprensione.
Boatfinder vuole aiutare i charter ad adempiere alla normativa e quindi a lavorare nel rispetto delle leggi, fornendo quanto richiesto nell’ Articolo 4 e nell’Allegato 2 del suddetto Decreto: le indicazioni e le illustrazioni in formato stampabile da consegnare al cliente al momento della locazione.
Leggi la nostra guida per capire meglio.
Boatfinder è l’unica azienda di servizi nautici che sta aiutando le Capitanerie di Porto territoriali ed i centri noleggio a sostenere, promuovere e spiegare le novità normative previste dal D. M. del 1° settembre 2021 in ambito di locazione e noleggio con una campagna informativa iniziata a marzo 2022.
Siamo qui per aiutarti!
Si tratta di un vademecum composto da indicazioni testuali e illustrazioni preparato precisamente come il Decreto del 1° settembre 2021 impone.
La nuova norma prevede che al cliente, locatario vengano consegnate delle istruzioni per la navigazione e la gestione della barca in sicurezza. Tali istruzioni, oltre che verbalmente trasmesse, devono essere consegnate e devono essere costruite come il Decreto specifica: esponendo argomenti specifici per mezzo di testo ed illustrazioni.
L’Articolo 4 del Decreto cita infatti chiaramente:
“Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l’operatore commerciale illustra
e consegna al locatario le istruzioni indicate nell’allegato 2”.
A breve ti spiegheremo il perché di questo nome ma prima ti vogliamo dare un consiglio e facciamo un passo indietro: partiamo dal tuo contratto di locazione/noleggio.
Proprio perché l’articolo 4, comma 4 cita “…illustra e consegna…” e siamo sicuri che un bravo e coscienzioso noleggiatore illustri al cliente le opportune modalità di governo dell’imbarcazione e di una corretta e prudente navigazione, è conveniente e costituisce tutela, inserire nel proprio contratto di locazione/noleggio, un articolo o una clausola di conferma ove il cliente dichiari di aver ricevuto e recepito verbalmente tali indicazioni ed inoltre che tali indicazioni gli siano state consegnate per conservarle insieme al contratto e agli altri documenti per la navigazione, come appunto previsto dal Decreto.
Solitamente i contratti sono redatti in pagina singola e non hanno allegati: per questo motivo abbiamo chiamato il modulo “ALLEGATO A”. Se anche tu non hai ulteriori allegati chiamalo ALLEGATO A (se dovessi avere già un allegato con lo stesso nome potrai attribuirgli il nome che preferisci) e inserisci la frase seguente nel contratto e metà del lavoro è fatto.
Il locatario, cliente, dichiara di aver ricevuto spiegazioni circa le istruzioni di gestione della navigazione, in particolare quelle indicate all’articolo 4 del Decreto del 1° Settembre 2021 (GU n° 11 del 15/01/2022) e nell’Allegato 2. Dichiara inoltre di aver ricevuto con l’Allegato A (allegato al presente contratto) le istruzioni in formato cartaceo, corredate di illustrazioni ed indicazioni (come previsto dal decreto), di averle lette e comprese e di impegnarsi alla conservazione a bordo insieme ai documenti affidatigli, anche per eventuali controlli delle autorità marittime.
Infine per verificare quale sia la documentazione richiesta per l’inizio attività e per il suo svolgimento, nonché i documenti relativi ai natanti o imbarcazioni impiegati per lo svolgimento dell’attività vi consigliamo di leggere il Decreto al link indicato sopra. Al link seguente potrete trovare e scaricare l’Allegato 1 indicato nel Decreto che riguarda la COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ.
La nuova norma prevede che al cliente, locatario qualora non in posseso di patente nautica, vengano consegnate delle istruzioni per la navigazione e la gestione della barca in sicurezza.
Si tratta di un vademecum composto da indicazioni testuali e illustrazioni preparato precisamente come il Decreto del 1° settembre 2021 impone. Tali istruzioni, oltre che verbalmente trasmesse, devono essere consegnate e devono essere costruite come il Decreto specifica: esponendo argomenti specifici per mezzo di testo ed illustrazioni.
Il Decreto cita varie volte all’Articolo 4 e nell’Allegato2 di fornire “indicazioni”, “informazioni” ed “illustrazioni”. Ovviamente le indicazioni e le informazioni sono spiegazioni di carattere testuale e le illustrazioni sono spiegazioni per mezzo di immagini. Oltre a quanto richiesto nell’Articolo 4 e nell’Allegato 2, ovvero indicazioni valide a livello nazionale, il comma d dell’Art. 4 prevede la comunicazione al cliente di quelle che sono le disposizioni di carattere locale.
Precisiamo ora alcuni aspetti molto importanti, per la compilazione dei quali ti invitiamo a contattarci.
Le DISPOSIZIONI NAZIONALI sono valide ed uguali per tutto il territorio nazionale.
Le DISPOSIZIONI LOCALI devono essere personalizzate secondo il circondario marittimo dove si opera e dunque vanno riportate le regole delle ordinanze della Capitaneria di Porto del circondario in questione o degli enti locali.
I CONSIGLI DEL CHARTER non è obbligatorio inserirlo ma ricorda che delle regole di comportamento devono essere impartite almeno verbalmente, dunque proporle in formato scritto è comunque utile. In questa sezione abbiamo inserito i riferimenti per la consultazione dei “bollettini del mare” e se non volessi inserire I CONSIGLI DEL CHARTER nel tuo vademecum ricordati di inserirle in altro campo/sezione poiché richieste dal decreto.
Le DOTAZIONI DI SICUREZZA è l’elenco delle dotazioni obbligatorie che ogni barca deve avere a bordo. Ricorda che ogni unità deve avere il proprio allegato/vademecum che indica le dotazioni di quella specifica unità. Ciò significa che devi adeguare e specificare in cosa consiste la dotazione di sicurezza del mezzo specifico basandoti su distanza limite di navigazione dalla costa, persone imbarcabili e potenza del motore (potresti avere abilitate alla navigazione entro 1 miglio o magari 3 o 6).
Scarica ora il PDF da stampare cliccando sul bottone qui sotto.
DISPOSIZIONI NAZIONALI
€ 129 € 69 (obbligatorio)
DISPOSIZIONI LOCALI
a partire da € 29 (obbligatorio)
CONSIGLI DEL CHARTER
€12 In omaggio con DISPOSIZIONI NAZIONALI (facoltativo)
DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 1 MIGLIO
€ 19 € 8 (obbligatorio)
DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 3 MIGLIA
€ 24 € 12 (obbligatorio)
DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 6 MIGLIA
€ 27 € 15 (obbligatorio)
DISPOSIZIONI NAZIONALI
€ 199 € 119 (obbligatorio)
DISPOSIZIONI LOCALI
a partire da € 39 (obbligatorio)
CONSIGLI DEL CHARTER
€19 In omaggio con DISPOSIZIONI NAZIONALI (facoltativo)*
DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 1 MIGLIO
€ 29 € 16 (obbligatorio)
DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 3 MIGLIA
€ 34 € 19 (obbligatorio)
DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 6 MIGLIA
€ 39 € 22 (obbligatorio)
* In questa sezione abbiamo inserito i riferimenti per la consultazione dei “bollettini del mare” e se non volessi inserire I CONSIGLI DEL CHARTER nel tuo allegato (vademecum) ricordati di inserirle in altro campo/sezione.
Abbiamo raccolto tutte le domande frequenti relative alla nuova normativa e al vademecum in questa pagina. Qui sotto troverai quello di cui hai bisogno.
La nuova norma prevede che al cliente, locatario, qualora non sia in possesso di patente nautica, vengano consegnate delle istruzioni per la navigazione e la gestione della barca in sicurezza esattamente redatte con le modalità e gli argomenti che il decreto ed il suo allegato 2 impongono. Tali istruzioni, oltre che verbalmente trasmesse, devono essere consegnate e devono essere costruite come il Decreto specifica: esponendo argomenti specifici per mezzo di testo ed illustrazioni. Attenzione, è obbligatorio consegnare tali indicazioni ed illustrazioni in formato cartaceo (o elettronico ma diverrebbe più complicata la dimostrazione di consegna realmente avvenuta). L’Articolo 4 del Decreto cita infatti chiaramente: “Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l’operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell’allegato 2”.
Si ed occorre essere attenti ad indicare l’abilitazione alla navigazione in termini di distanza dalla costa e le dotazioni di sicurezza di quel preciso mezzo.
No, Boatfinder ti fornirà un vademecum / allegato per ogni imbarcazione e dovrai pagare solo la sezione che eventualmente differirà tra barca e barca. Se ad esempio dovessi avere barche con abilitazioni alla navigazione differenti (es. una con 1 miglio, un’altra con 6 miglia) dovrai solo acquistare le 2 sezioni DOTAZIONI DI SICUREZZA che ti interessano ed una volta le altre sezioni. Alle differenti impaginazioni ci pensiamo noi.
Le imbarcazioni (>10 mt > 24 mt) con marchio CE possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa nei limiti delle condizioni meteo-marine (di vento e di mare) stabilite per ciascuna categoria di progettazione (A,B,C,D). Questo dato è facilmente reperibile sui documenti o sulla targhetta presente sullo scafo. Le imbarcazioni sprovviste di marchio CE possono navigare entro 6 miglia se condotti da soggetto non in possesso della patente nautica (e con potenza inferiore a 40.8 cv), o senza alcun limite in presenza di patente nautica e ovviamente al tipo di patente. I natanti (<10 mt) con marchio CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa. I natanti (<10 mt) senza marchio CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa o 12 miglia se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato (nel qual caso diventano come le imbarcazioni).
Anche se il tuo natante o la tua barca fossero omologati per navigazioni oltre le 12 miglia, o anche senza limiti, devi ricordare che la locazione senza patente nautica non permette il superamento delle 6 miglia. Devi scegliere tu la distanza massima ed adeguare la dotazione di sicurezza. Molti centri noleggio scelgono abilitazione entro 1 miglio dalla costa per semplificare la dotazione e non permettere l’eccessivo allontanamento del cliente che tendenzialmente può essere inesperto.
No. Una volta scelta l’abilitazione alla navigazione del mezzo occorre conoscere alcune variabili per equipaggiare la barca nel rispetto delle norme. Ad esempio la scelta degli estintori deve essere fatta conoscendo: potenza installata, presenza del marchio CE, numero di vani chiusi, ecc. Per questo consigliamo di contattarci per una consulenza. Intanto guarda l’immagine di seguito
No. Una volta scelta l’abilitazione alla navigazione del mezzo occorre conoscere alcune variabili per equipaggiare la barca nel rispetto delle norme. Ad esempio la scelta degli estintori deve essere fatta conoscendo: potenza installata, presenza del marchio CE, numero di vani chiusi, ecc. Per questo consigliamo di contattarci per una consulenza. Intanto guarda l’immagine di seguito
1. Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori sono:
a) per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;
b) per potenza superiore a 294 KW: 1 da 21 B”
Il decreto prevede che il cliente sia informato e che una copia del vademecum sia presente a bordo in caso di controlli da parte dell’autorità marittima. Boatfinder ti consiglia di stamparne una copia e conservarla insieme agli altri documenti che il centro consegna al cliente o sono conservati a bordo (certificato di assicurazione, libretto del motore, abilitazione alla locazione, ecc.). Nel caso in cui un cliente richieda informazioni al centro noleggio su come funzioni la locazione perché interessato a prenotare, puoi stampare una copia del vademecum per fargliela leggere da tenere presso il centro. Nel caso in cui il cliente voglia leggere le istruzioni in un secondo momento, magari in albergo, per evitare di lasciargli il vademecum e ristamparne altri, se hai un sito internet il suggerimento è quello di caricare il vademecum su una pagina del sito e creare un Qr code. Il cliente non farà altro che inquadrare il Qr per visualizzare e leggere quando lui vuole il contenuto. Nulla di complicato: contattaci e ti forniremo materiale, supporto per la soluzione più adatta a te.
Quasi. Proprio perché l’articolo 4, comma 4 cita “…illustra e consegna…” e siamo sicuri che un bravo e coscienzioso noleggiatore illustri al cliente le opportune modalità di governo dell’imbarcazione e di una corretta e prudente navigazione, è conveniente e costituisce tutela, inserire nel proprio contratto di locazione/noleggio, un articolo o una clausola di conferma ove il cliente dichiari di aver ricevuto e recepito verbalmente tali indicazioni ed inoltre che tali indicazioni gli siano state consegnate per conservarle insieme al contratto e agli altri documenti per la navigazione, come appunto previsto dal Decreto.
No.
Se la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto del mio circondario, nelle sue ordinanze non menziona e non richiede quanto previsto dall’Articolo 4, punto 4 e dall’Allegato 2 del Decreto Ministeriale del 1° settembre 2021 (il vademecum con le istruzioni), sono esonerato dal doverlo redigere, possedere e consegnare al cliente?
No, l’obbligo deriva da un Decreto Ministeriale e le unità territoriali della Capitaneria non hanno l’obbligo di inserire nelle proprie ordinanze e avvisi ogni norma emanata da altri enti legiferanti. Dunque anche se non dovesse comparire nelle ordinanze locali e circondariali il locatore ha l’obbligo di predisporre quanto richiesto dal Decreto Ministeriale e di gestirlo come la norma nazionale impone.
Certo. In tutti i casi in cui la barca è data in locazione a chi non ha la patente nautica si deve consegnare il vademecum di istruzioni.
Tutti i natanti da diporto e le imbarcazioni adibite a locazione hanno l’obbligo di rispettare le imposizioni del decreto, a prescindere dalla tipologia di propulsione. Solamente “i piccoli natanti per usi turistici di carattere locale” (articolo 6, comma 1) quali jole, pattini, pedalò, mosconi, sandolini, derive a vela e moto d’acqua sono esentati. Ovviamente per quest’ultimi vige il limite di navigazione a 300 metri dalla costa o l’utilizzo in aree preposte allo svolgimento di tali attività e solitamente delimitate e dove è vietata la balneazione. Nel caso delle moto d’acque queste aree sono gli unici luoghi dove è possibile l’utilizzo senza patente nautica.
Dal punto vista normativo non esistono norme che vietino di noleggiare o locare una barca a più gruppi di persone. Ma facciamo un po’ di chiarezza. Per le grandi barche, dotate di skipper o equipaggio, queste attività sono frequenti; soprattutto il noleggio. Già in caso di locazione, dove un cliente loca la barca (dunque senza equipaggio), lo farà per uso privato, e ovviamente la possibilità di condividere il mezzo con degli estranei, anche se normativamente fattibile, costituisce un’ ipotesi remota. È opportuno ricordare che il noleggio e la locazione prevedono l’utilizzo libero del mezzo e costituiscono una fattispecie che non deve essere confusa con i viaggi organizzati, le gite in barca o il trasporto passeggeri che prevedendo utilizzi e rotte stabilite dal charter o dal fornitore del servizio in genere. Per i natanti e le imbarcazioni da diporto, generalmente noleggiate o locate per brevi periodi o giornalmente le cose sono un po’ diverse ma seguono il principio delle grandi barche. Anche qui non esistono divieti particolari ma analizziamo i due casi. Ricordando sempre che la locazione ed il noleggio prevedono il libero utilizzo del mezzo e la libera scelta dell’itinerario da parte del cliente, in caso di noleggio, diviene opportuno creare un contratto apposito destinato alla locazione multipla o un nuovo contratto che colleghi e regoli il tradizionale contratto di noleggio che solitamente è nominativo.
In questo nuovo contratto che il firmatario di ciascun gruppo sottoscriverà, oltre all’accettazione dei fondamentali punti che sono sol contratto di noleggio che il centro utilizza è importante inserire le seguenti clausole:
Vediamo ora con la locazione.
Analogamente all’esempio delle barche più grandi, la locazione a due o più gruppi, per natanti e imbarcazioni da diporto costituisce una possibilità ancora più remota. Il tipo di barca e l’utilizzo prevalentemente costiero di solito caratterizzano un’attività che si svolge con familiari o amici; la possibilità che due gruppi di sconosciuti condividano un piccolo spazio e le scelte di navigazione è improbabile. Nel caso in cui comunque tale esigenza dovesse verificarsi vi consigliamo di modificare o integrare il contratto di locazione con le stesse clausole utilizzate per il noleggio.
Ovviamente, sia per il noleggio che per la locazione, il contratto a più gruppi e operare nell’ambito del rispetto delle regole prevede che il mezzo sia omologato o idoneo al numero di persone totali imbarcate e che le dotazioni di bordo e di sicurezza rispettino la tipologia di impiego della barca.